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Statuto della Camera degli Avvocati di Portogruaro PDF Stampa E-mail
Scritto da Administrator   
Martedì 27 Settembre 2005 00:34
CAMERA DEGLI AVVOCATI DI PORTOGRUARO ONLUS

Statuto

Articolo 1.
Costituzione
1. È costituita fra gli Avvocati e i Praticanti Avvocati, che esercitano attività forense, stabilmente e prevalentemente, nel territorio di competenza dell’Autorità Giudiziaria di Portogruaro, l’organizzazione non lucrativa di utilità sociale denominata “Camera degli Avvocati di Portogruaro”.
2. L’associazione è libera.

Articolo 2.
Finalità
1. La Camera degli Avvocati di Portogruaro si propone:
a) di farsi interprete e rappresentante, in ordine alle problematiche riguardanti l’amministrazione della Giustizia nel territorio di competenza, avanti il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia, gli Organi Giurisdizionali, le Autorità amministrative e il pubblico, proponendone le eventuali soluzioni e attivandosi al proposito;
b) di promuovere la formazione professionale di coloro i quali desiderino intraprendere la professione forense, anche in concerto e ausilio alle iniziative adottate dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia;
c) di promuovere ogni opportuna attività di formazione, studio e aggiornamento della professionalità degli Associati;
d) di favorire l’incontro fra gli Associati anche all’infuori dell’attività strettamente professionale.

Articolo 3.
Associati
1. Possono partecipare alla Camera degli Avvocati di Portogruaro tutti gli Avvocati e i Praticanti Avvocati che esercitano l’attività professionale precipuamente nel territorio di competenza dell’Autorità Giudiziaria di Portogruaro, avendo ivi i propri studi ovvero essendo iscritti per la pratica presso uno di tali studi.
2. È escluso l’Associato:
a) che trasferisce il proprio studio fuori dell’ambito del territorio di competenza;
b) che sia cancellato o radiato dagli Albi e Registri professionali;
c) che si comporti in modo contrastante o incompatibile con la finalità e lo spirito della Camera degli Avvocati di Portogruaro;
d) che non sia in regola col versamento della quota d’iscrizione.
3. Avverso il diniego d’iscrizione o l’esclusione è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri e Revisori.
4. Sono inoltre ammessi alle attività di formazione professionale promosse dalla Camera degli Avvocati di Portogruaro, in qualità di Associati Straordinari, i Praticanti Avvocati iscritti al Registro tenuto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia.

Articolo 4.
Organi
1. Sono organi della Camera degli Avvocati di Portogruaro:
a) l’Assemblea degli Associati.
b) il Presidente;
c) il Comitato Direttivo;
d) il Collegio dei Probiviri e Revisori.
2. Le cariche sociali non sono in alcun caso cumulabili.
3. L’Associato con la maggiore anzianità professionale assume la carica di Presidente Onorario, per lo svolgimento delle funzioni previste dallo Statuto, salvo rinuncia o l’incompatibilità di cui al comma che precede, nel qual caso la carica di Presidente Onorario è assunta dall’Associato che possa vantare la maggiore anzianità professionale dopo il primo; analogamente si procede in caso di rinuncia o incompatibilità del secondo Associato più anziano, e così oltre.
4. Lo svolgimento di incarichi nell’ambito della Camera degli Avvocati di Portogruaro è assolutamente gratuito e informato a spirito di servizio.

Articolo 5.
Assemblea
1. L’Assemblea si compone degli Associati in regola col versamento della quota di iscrizione, esclusi gli Associati Straordinari.
2. L’Assemblea è convocata in via ordinaria una volta l’anno.
3. L’Assemblea è convocata in via straordinaria su richiesta di almeno un decimo degli Associati ovvero d’iniziativa del Presidente o del Collegio dei Probiviri e Revisori o del Presidente Onorario.
4. La convocazione dell’Assemblea deve essere comunicata agli Associati almeno quindici giorni prima della data fissata, salvo casi d’urgenza, mediante affissione dell’avviso di convocazione nei locali del Palazzo di Giustizia e trasmissione ai singoli Associati coi mezzi che si riterranno idonei.
5. L’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno un terzo degli Associati.
6. L’Assemblea, a maggioranza assoluta dei votanti:
a) elegge il Presidente;
b) elegge il Collegio dei Probiviri e Revisori;
c) determina annualmente l’importo della quota d’iscrizione, sentiti il Presidente e il Collegio dei Probiviri e Revisori;
d) approva il rendiconto economico e finanziario e gli eventuali emendamenti;
e) delibera sulle modificazioni dello Statuto e su ogni materia attinente alle finalità statutarie.
7. La riunione assembleare è presieduta dal Presidente Onorario, che ne dirige lo svolgimento e ne cura la verbalizzazione in forma riassuntiva.

Articolo 6.
Presidente
1. Il Presidente è eletto tra gli Associati Avvocati.
2. Il Presidente rappresenta la Camera degli Avvocati di Portogruaro e svolge le funzioni necessarie al perseguimento e compimento degli scopi sociali.
3. Il Presidente resta in carica due anni e può essere rieletto.
4. Il Presidente convoca l’Assemblea come disposto all’articolo 5.
5. Il Presidente predispone annualmente il rendiconto economico e finanziario circa la gestione del patrimonio sociale e lo sottopone al controllo del Collegio dei Probiviri e Revisori e all’approvazione dell’Assemblea.
6. Il Presidente nomina e presiede il Comitato Direttivo.
7. Il Presidente, a sua discrezione, conferisce e revoca deleghe a singoli Associati per lo svolgimento di specifiche funzioni, dirigendo e coordinando l’attività dei delegati nelle forme e modalità ritenute più opportune.
8. Il Presidente cura che sia data agli Associati regolare, periodica e in ogni caso tempestiva informazione delle attività svolte per il perseguimento delle finalità statutarie, nelle forme che si riterranno opportune.
9. In caso di morte, dimissioni, impedimento permanente o decadenza del Presidente, il Presidente Onorario ne assume interinalmente le funzioni e convoca immediatamente l’Assemblea per l’elezione del Presidente.

Articolo 7.
Comitato Direttivo
1. Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente della Camera degli Avvocati di Portogruaro, che ne dirige e coordina l’attività, assegnando ai componenti specifiche competenze per il conseguimento dei fini sociali.
2. Il Comitato Direttivo si compone:
a) di almeno tre Associati nominati dal Presidente;
b) di un rappresentante dei Praticanti Avvocati, da questi liberamente eletto.
3. Il Comitato Direttivo si riunisce regolarmente almeno una volta al mese.
4. Il Comitato Direttivo resta in carica due anni ed è sciolto di diritto in caso di cessazione anticipata del Presidente che lo ha nominato.

Articolo 8.
Collegio dei Probiviri e Revisori
1. Il Collegio dei Probiviri e Revisori si compone di tre Associati ed è presieduto dal Segretario eletto nel suo seno.
2. Il Collegio dei Probiviri e Revisori resta in carica due anni e può essere rieletto.
3. Il Collegio dei Probiviri e Revisori decide a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
4. Il Collegio dei Probiviri e Revisori:
a) controlla il rendiconto economico e finanziario predisposto dal Presidente e può presentare emendamenti;
b) decide in unica istanza sui ricorsi di cui all’articolo 3, comma 4.

Articolo 9.
Sede
1. La Camera degli Avvocati di Portogruaro ha sede presso il Palazzo di Giustizia di Portogruaro.

Articolo 10.
Patrimonio sociale
1. Il patrimonio sociale è costituito da tutti i beni mobili e immobili acquisiti dall’Associazione in ragione o nell’esercizio della sua attività statutaria.
2. Il patrimonio sociale viene impiegato esclusivamente per il perseguimento delle finalità statutarie.
3. Il patrimonio sociale non può in alcun modo né sotto alcuna forma essere distribuito agli Associati, salvo che la distribuzione o la destinazione siano imposte dalla legge.
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