Notificazioni in proprio: Piccola guida pratica

Le notificazioni in proprio

Piccola guida pratica

Domanda: come posso ottenere l'autorizzazione alla notifica in proprio ex L. 53/1994?

Risposta: occorre presentare al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia l'apposita istanza (il relativo modello è presente sul sito); il Consiglio concede l'autorizzazione solitamente entro una quindicina di giorni, fornendo anche il registro cronologico, dietro il pagamento del solo costo del medesimo, pari a € 5,76.=.

Domanda: una volta ottenuta l'autorizzazione, posso ancora effettuare le notificazioni a mezzo Ufficiale Giudiziario?

Risposta: sì, l'autorizzazione non implica alcuna rinunzia o limitazione al riguardo.

Domanda: per quali atti posso effettuare la notificazione in proprio?

Risposta: per tutti gli atti del processo civile e amministrativo per i quali l'attività dell'Ufficiale Giudiziario si limita alla sola notificazione (a mero titolo esemplificativo: atto di citazione, decreto ingiuntivo, atto di precetto, intimazione di sfratto e contestuale citazione per la convalida, sentenza o altro titolo esecutivo, ricorso al T.A.R. etc.); restano esclusi gli atti di competenza esclusiva dell'Ufficiale Giudiziario, quali, per esempio, l'intimazione ai testimoni o gli atti di precetto cambiario che richiedono la certificazione di conformità della copia o della trascrizione del titolo esecutivo azionato.

Domanda: oltre al registro cronologico, di quali altri materiali debbo munirmi?

Risposta: per la notificazione a mezzo posta occorrono le buste verdi conformi al modello definito dall'Amministrazione Postale (di cui all'art. 2 L. 53/1994), le cartoline di avviso di ricevimento (che vengono fornite direttamente dall'Ufficio Postale) e i moduli di Accettazione Raccomandata Descritta (sempre forniti dall'Ufficio Postale).

Domanda: dove posso procurarmi le buste verdi richieste per la notifica?

Risposta: dette buste sono realizzate dalle tipografie specializzate; fra le altre, si possono contattare:

  • Tipografia Grafica A. Baruffaldi S.n.c., Vicolo Terziario n. 7, 46100 Mantova, telefono e telefax 0376/320401 (Modello 568/Avv.);

  • Stamperia Reale Di Roma S.r.l., Via dei Due Macelli n. 12, 00187 Roma, telefono 06/6798814.

Domanda: in concreto, come si effettua la notificazione in proprio?

Risposta: innanzitutto, in calce all'atto da notificare va predisposta la relazione di notifica (il cui modello pure trovate sul sito), nella quale si deve dar atto dell'autorizzazione ricevuta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia, nonché degli estremi della raccomandata spedita (numero, data di spedizione, Ufficio Postale) e del numero di registro cronologico; la relazione di notifica, poi, dev'essere sottoscritta dall'Avvocato notificante; devono essere compilate anche la busta (con l'indirizzo del destinatario, gli estremi dell'Avvocato notificante e il numero di registro cronologico) e la cartolina di avviso di ricevimento (in cui vanno anche inserite le indicazioni di cui all'art. 3 L. 53/1994); inoltre, va compilato il modulo di Accettazione Raccomandata Descritta (come per una lettera raccomandata ordinaria: il modulo in questione è di colore rosso). Il tutto, poi, va consegnato all'Ufficio Postale per la spedizione: prima di imbustare l'atto da notificare, l'Ufficio Postale deve apporre il timbro che attesti la conformità della copia spedita all'originale che rimane all'Avvocato notificante (nella prassi dell'Ufficio Postale di Portogruaro, il timbro viene apposto nell'ultima pagina dell'atto e nella relazione di notifica). In sintesi, poco o nulla cambia rispetto alla prassi usualmente adottata per la notificazione a mezzo posta tramite Ufficiale Giudiziario: in più, occorre compilare il modulo di Accettazione Raccomandata Descritta e riportare i dati richiesti nel registro cronologico.

Domanda: quali vantaggi comporta la facoltà di notificazione in proprio?

Risposta: si possono individuare almeno i seguenti:

  1.  
    1. l'Avvocato notificante non è vincolato agli orari di accettazione dell'Ufficiale Giudiziario (che, solitamente, accetta gli atti sino alle 10:00), ma può effettuare la notificazione entro l'orario di chiusura dell'Ufficio Postale (sino alle 18:30, quindi);

    2. la notificazione può essere effettuata indifferentemente da qualsiasi Ufficio Postale, senza i vincoli di competenza propri dell'Ufficiale Giudiziario (cosicché, potranno effettuarsi da Portogruaro [o da Caorle, Concordia Sagittaria, San Michele al Tagliamento, Santo Stino di Livenza etc.] anche le notificazioni relative ad Uffici Giudiziari diversi dal Giudice di Pace di Portogruaro o dalla Sezione Distaccata di Portogruaro del Tribunale Ordinario di Venezia); per esempio, si consideri l'ipotesi di un Avvocato con Studio in San Michele al Tagliamento che debba effettuare la notificazione di una sentenza della Corte d'Appello di Venezia a una parte residente nel Comune di Milano: mentre con la facoltà di notificazione in proprio il nostro Avvocato potrà semplicemente recarsi all'Ufficio Postale che gli è più comodo, all'ora che preferisce purché entro l'orario d'apertura al pubblico, se dovesse passare per l'Ufficiale Giudiziario dovrebbe affrontare le famigerate forche caudine dell'Ufficio UNEP di Venezia oppure appoggiarsi a un Collega milanese;

    3. in virtù della recente sentenza della Corte Costituzionale dd. 20-26/11/2002 n. 477, con riguardo al notificante, la notificazione si perfeziona nel momento in cui l'atto viene consegnato all'Ufficio Postale: è così possibile sfruttare sino in fondo il tempo concesso da eventuali termini di decadenza senza essere condizionati da eventuali disservizi dell'Ufficio UNEP (si pensi, per esempio, al termine di cui all'art. 644 C.P.C.);

    4. l'originale dell'atto notificato è immediatamente disponibile, senza attendere i tempi dell'Ufficio UNEP per lo scarico (o il rischio che vada smarrito).

Domanda: quali spese comporta la procedura di notificazione in proprio?

Risposta: oltre alle spese postali, deve essere apposta sull'originale dell'atto notificato, se e quanto vada depositato presso un Ufficio Giudiziario, una marca di valore variabile a seconda del numero dei soggetti ai quali è rivolta la notificazione (si veda l'art. 2 D.M. 27/05/1994, pure presente nel sito).

Ultimo aggiornamento (Lunedì 13 Ottobre 2008 22:57)

 
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