La Corte di Cassazione sulla tutela penale del software
La detenzione e l’utilizzo a fini professionali di software per il quale non si disponga della relativa licenza (eventualmente, onerosa) costituisce reato e può costare caro.
Pubblichiamo di seguito la sentenza della Corte di Cassazione, Sezione III Penale, 19/06/2008 n. 25104 che ha deciso un caso del genere.
Un commento alla sentenza (a firma dell’Avv. Emanuele M. Forner) può leggersi in Rivista Penale 2009, 494 e in Giurisprudenza Italiana 2009, 1241.
Cassazione penale, III Sezione, 19 giugno 2008 (udienza 8 maggio 2008), n. 25104 — Altieri Presidente — Amoresano Relatore — P.G. (conf.) — M.G. Ricorrente.
Sentenza penale — Motivazione: in genere (C.P.P. artt. 129, 444 e 599)
Nell’ipotesi di concordato di applicazione della pena ex art. 444 o ex art. 599 C.P.P. la motivazione del giudice sull’assenza dei presupposti che legittimano l’operatività di una delle cause di non punibilità previste dall’art.129 C.P.P. può essere anche meramente enunciativa o implicita, essendo il giudice tenuto a controllare l’inesistenza di una delle cause di non punibilità e potendo egli limitarsi ad enunciare che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge .
Diritti d’autore — Diritti d’autore, in genere (L 22 aprile 1941, n. 633, art.171–bis)
La detenzione e l’utilizzo di numerosi programmi software, illecitamente riprodotti, nello studio professionale rende manifesta la sussistenza del reato di cui all’art. 171–bis, comma 1, L. 633/1941, come modificato dalla L. 248/2000 (Duplicazione ed altre azioni illecite su programmi per elaboratore e su banche dati), sotto il profilo oggettivo e soggettivo. Per la configurabilità del reato in questione non è richiesto, infatti, che la riproduzione dei software sia finalizzata al commercio, né il dolo specifico del fine di lucro, essendo sufficiente il fine del profitto .
Omissis. — 1) Con sentenza del 25 giugno 2007 il G.U.P. del Tribunale di Lecco applicava a M.G., previa concessione delle circostanze attenuanti generiche e ritenuta la diminuente per la scelta del rito, la pena concordata ex art. 444 C.P.P. di Euro 9.400,00 di multa (di cui Euro 5.400,00 in sostituzione di mesi 4 di reclusione) per il reato di cui alla L. 633/1941, art. 171–bis, comma 1, come modificato dalla L. 248/2000, per avere, al fine di trame profitto, duplicato e riprodotto programmi software, di proprietà della società Microsoft Italia S.p.A. ed Autodesk inc., Adobe System Incorporeted, Symantec Corporation, senza averne acquistato la licenza d’uso.
Propone ricorso per cassazione il M., a mezzo del difensore, per violazione di legge (art. 606 C.P.P., comma 1, lett. b) in relazione alla mancata applicazione dell’art. 129 C.P.P. stante l’insussistenza dell’ipotesi contestata a carico del ricorrente (dallo stesso tenore letterale della L. 633/1941, art. 171–bis risulta che la norma mira a colpire esclusivamente l’illecita riproduzione di software finalizzata al commercio, mentre il M. si avvaleva degli stessi nello studio privato e per scopi professionali interni allo studio medesimo); in via gradata era configurabile un’ipotesi di responsabilità ex art. 174–ter, comma 1, L. 633/1941, che punisce con la sola sanzione amministrativa l’abusivo utilizzo, per esclusivi fini professionali, di prodotti informatici, privi della licenza d’uso.
Con il secondo motivo denuncia il difetto di motivazione in ordine al dolo specifico richiesto dalla norma, essendosi il G.U.P. limitato a richiamare il fatto materiale dell’assenza di alcune licenze di software, attribuendo una sorta di responsabilità oggettiva al titolare dello studio.
2) Va premesso che l’applicazione della pena su richiesta delle parti è un meccanismo processuale in virtù del quale l’imputato ed il pubblico ministero si accordano sulla qualificazione giuridica della condotta contestata, sulla concorrenza di circostanze, sulla comparazione delle stesse, sull’entità della pena, su eventuali benefici. Da parte sua il giudice ha il potere-dovere di controllare l’esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla dopo aver accertato che non emerga in modo evidente una della cause di non punibilità previste dall’art. 129 C.P.P.. Ne consegue che, una volta ottenuta l’applicazione di una determinata pena ex art. 444 C.P.P., l’imputato non può rimettere in discussione profili oggettivi o soggettivi della fattispecie perché essi sono coperti dal patteggiamento.
Con il ricorso per cassazione, pertanto, possono essere fatti valere errores in procedendo ed il mancato proscioglimento ex art. 129 C.P.P..
È giurisprudenza consolidata di questa Corte che nell’ipotesi di concordato di applicazione pena ex art. 444 C.P.P. o ex art. 599 C.P.P. la motivazione del giudice sull’assenza dei presupposti che legittimano l’operatività di una delle cause di non punibilità previste dall’art. 129 C.P.P. può essere anche meramente enunciativa o implicita. Il giudice è tenuto, cioè, a controllare l’inesistenza di una delle cause di non punibilità, ma può enunciare, con motivazione anche implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge (cfr. ex multis Cass. pen., Sez. II, 3 febbraio 2004 n. 14023; conf. Cass. pen., Sez. VI, 2 ottobre 2006 n. 41712).
2.1) Tanto premesso, osserva il Collegio che i motivi di ricorso appaiono manifestamente infondati, avendo il giudice, nell’applicare la pena concordata, congruamente, nei termini sopra indicati, e correttamente motivato in ordine alla insussistenza delle condizioni per l’applicabilità dell’art. 129 C.P.P..
Per la configurabilità del reato del reato di cui all’art. 171–bis non è richiesto, infatti, che la riproduzione dei software sia finalizzata al commercio, essendo sufficiente il fine di profitto, come contestato, né il dolo specifico del fine di lucro.
Ha più volte affermato questa Corte che, a seguito della modifica della L. 27 aprile 1941, n. 633, art. 171–bis, comma 1 (apportata dalla L. 18 agosto 2000, n. 248, art. 13), non è più previsto il dolo specifico del “fine di lucro” ma quello del “fine di trame profitto”; si è, quindi, determinata un’accezione più vasta che non richiede necessariamente una finalità direttamente patrimoniale ed amplia quindi i confini della responsabilità dell’autore (cfr. ex multis Cass. pen., Sez. III, 6 settembre 2001 n. 33303; Cass. pen., Sez. III, 9 gennaio 2007 n. 149).
La detenzione e l’utilizzo di numerosi programmi software, illecitamente riprodotti, nello studio professionale rende manifesta la sussistenza del reato contestato, sotto il profilo oggettivo e soggettivo.
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Ultimo aggiornamento (Martedì 30 Giugno 2009 12:27)











