Statuto & Regolamento della Camera Arbitrale CAMERA DEGLI AVVOCATI DI PORTOGRUARO ONLUS Statuto della Camera Arbitrale e di Conciliazione Approvato in data 3/02/2003. Articolo 1 Costituzione -
È costituita, in seno alla Camera degli Avvocati di Portogruaro, la Camera Arbitrale e di Conciliazione presso la Camera degli Avvocati di Portogruaro, in seguito denominata anche “Camera Arbitrale e di Conciliazione” ovvero “Camera Arbitrale di Portogruaro”. -
L’associazione alla Camera Arbitrale è riservata agli Avvocati iscritti alla Camera degli Avvocati di Portogruaro ed è libera. Articolo 2 Finalità -
La Camera Arbitrale e di Conciliazione cura la promozione e la diffusione della cultura arbitrale e dei sistemi di risoluzione alternativa delle controversie (ADR), in ossequio agli indirizzi dell’Unione Europea e dell’ordinamento italiano. -
A tale riguardo, la Camera Arbitrale e di Conciliazione organizza ed amministra procedimenti di arbitrato irrituale e rituale, conciliazioni, arbitraggi e perizie convenzionali. -
Svolge altresì attività di diffusione e conoscenza degli strumenti di giustizia alternativa, nonché attività di formazione nelle materie di competenza. -
La Camera Arbitrale e di Conciliazione presso la Camera degli Avvocati di Portogruaro è un’associazione di diritto privato non riconosciuta, senza scopo di lucro, apolitica e di durata illimitata. L’esercizio finanziario ha durata annuale, dall’1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Articolo 3 Associati -
Possono partecipare alla Camera Arbitrale gli Avvocati regolarmente iscritti alla Camera degli Avvocati di Portogruaro da almeno un biennio, purché iscritti all’Ordine degli Avvocati da almeno due anni. -
L’associazione ha durata annuale e non è soggetta a rinnovo automatico. -
L’associazione comporta il versamento di una quota associativa, il cui importo è determinato dall’Assemblea della Camera degli Avvocati di Portogruaro. Articolo 4 Direzione -
La Camera Arbitrale e di Conciliazione è diretta dal Presidente della Camera degli Avvocati di Portogruaro ovvero da un componente del Comitato Direttivo della Camera degli Avvocati di Portogruaro all’uopo delegato dal Presidente. -
Il Direttore della Camera Arbitrale e di Conciliazione vigila sulla retta applicazione delle norme statutarie e regolamentari ed è munito di tutti i poteri tecnico-operativi necessari ad assicurare in ogni circostanza il corretto e rapido svolgimento dei procedimenti da espletarsi secondo il Regolamento di Procedura avanti la Camera Arbitrale e di Conciliazione. -
Il Direttore della Camera Arbitrale e di Conciliazione riferisce al Comitato Direttivo della Camera degli Avvocati di Portogruaro circa l’attività della Camera Arbitrale e di Conciliazione e da questo riceve direttive in ordine all’attività medesima. -
Il Direttore della Camera Arbitrale e di Conciliazione propone al Comitato Direttivo della Camera degli Avvocati di Portogruaro le ammissioni, le cancellazioni e le esclusioni dall’Albo degli Arbitri e della Camera Arbitrale e di Conciliazione. -
Il Direttore, al termine dell’esercizio finanziario, presenta il rendiconto che è approvato, previo il parere del Comitato Direttivo, dal Collegio dei Probiviri e Revisori della Camera degli Avvocati di Portogruaro. Articolo 5 Albo degli Arbitri -
Presso la Camera Arbitrale e di Conciliazione è tenuto l’Albo degli Arbitri, nel quale sono iscritti gli Associati alla Camera Arbitrale e di Conciliazione, e dal quale vengono scelti gli Arbitri per i procedimenti arbitrali. -
L’Arbitro non in regola con la quota associativa di cui all’articolo 2 è cancellato dall’Albo. -
Contro i provvedimenti di esclusione, di cancellazione o di denegata iscrizione è ammesso ricorso in unica istanza al Collegio dei Probiviri e Revisori della Camera degli Avvocati di Portogruaro. Articolo 6 Norma finale -
La Camera degli Avvocati di Portogruaro e la Camera Arbitrale e di Conciliazione promuoveranno gli opportuni contatti e accordi con le Istituzioni locali e le Associazioni imprenditoriali e professionali del territorio di cui all’articolo 1 dello Statuto della Camera degli Avvocati di Portogruaro allo scopo di assicurare le finalità di cui all’articolo 2 del presente Statuto. [--pagebreak--] Regolamento di Procedura TITOLO I PRINCIPI GENERALI Articolo 1 Ambito di applicazione -
Il presente Regolamento disciplina i procedimenti di arbitrato e quelli di cui al successivo Titolo III, che le parti intendano instaurare per la definizione delle loro controversie, mediante apposita clausola compromissoria o accordo successivo che faccia riferimento alla Camera Arbitrale e di Conciliazione presso la Camera degli Avvocati di Portogruaro (denominata in seguito Camera Arbitrale ovvero Camera Arbitrale di Portogruaro) o equipollente od al suo Regolamento di Procedura. -
In assenza di idonea clausola arbitrale inserita nel contratto, le parti possono egualmente obbligarsi in tal senso anche mediante compromesso o scambio di lettere, telegrammi, telex o telefax ovvero documenti informatici con firma digitale. -
La stipulazione della clausola o dell’accordo arbitrale implica la piena conoscenza e accettazione dello Statuto e del Regolamento della Camera Arbitrale presso la Camera degli Avvocati di Portogruaro,. -
Le modificazioni allo Statuto ed al Regolamento di Procedura hanno immediata efficacia esecutiva e sono obbligatori per le parti e gli arbitri nei procedimenti in corso. Articolo 2 Sede dell’arbitrato -
La sede dell’arbitrato è fissata nella sede determinata dall’arbitro designato per lo specifico procedimento. Articolo 3 Albo degli Arbitri -
La Camera Arbitrale predispone un Albo degli Arbitri nel quale dovranno essere scelti: -
l’arbitro, nelle fattispecie previste dal Titolo II; -
il conciliatore, nella procedura prevista dall’articolo 16; -
l’arbitratore, nella procedura prevista dall’articolo 17; -
il perito, nella procedura prevista dall’articolo 18. -
Nell’Albo sono inclusi di diritto gli Avvocati membri della Camera Arbitrale e di Conciliazione. Articolo 4 Rappresentanza delle parti -
Le parti possono stare in giudizio personalmente o attraverso rappresentanti muniti dei necessari poteri, e possono essere assistite da professionisti cui abbiano conferito procura alle liti nelle forme previste dal Codice di Procedura Civile. Articolo 5 Comunicazioni, notificazioni e termini -
Per le comunicazioni possono essere impiegati tutti i mezzi che, per esigenze di rapidità, sono comunemente utilizzati nei rapporti commerciali, purché consentano la prova del ricevimento della comunicazione. -
La comunicazione di un atto si intende validamente effettuata nel giorno e nel luogo in cui risulta eseguita la consegna all’indirizzo del destinatario a mezzo di una delle forme previste al comma precedente. -
Per il computo dei termini si osservano le norme dettate dal Codice di Procedura Civile. -
Il decorso dei termini è sospeso di diritto dal giorno uno agosto al giorno quindici settembre di ciascun anno e riprende a decorrere dal giorno successivo a quello di cessazione del periodo di sospensione. Articolo 6 Atti e documenti del procedimento -
Le parti devono depositare presso la sede dell’arbitrato ogni atto in originale oltre a una copia, anche della documentazione ad esso allegata, per l’arbitro, previo scambio di copia dell’atto e della documentazione allegata con ogni controparte, la cui ricevuta deve essere apposta ovvero allegata all’atto originale. Articolo 7 Obbligo di riservatezza -
La Camera Arbitrale, l’arbitro, il consulente tecnico e le parti sono tenuti a mantenere la massima riservatezza in relazione a qualsiasi notizia o informazione, inerente allo svolgimento e all’esito delle procedure arbitrali. -
La Camera Arbitrale è autorizzata alla divulgazione dei lodi, resi totalmente anonimi quanto alle parti e ai soggetti intervenuti nella procedura. Articolo 8 Liquidazione delle spese del procedimento -
La liquidazione delle spese del procedimento di arbitrato, conciliazione, arbitraggio e perizia arbitrale è effettuata rispettivamente dagli arbitri, dai conciliatori, dagli arbitratori e dai periti in base alle Tariffe Forensi vigenti. -
La liquidazione delle spese del consulente tecnico d’ufficio viene effettuata dall’arbitro secondo le tariffe professionali vigenti. Articolo 9 Fondo a copertura delle spese del procedimento -
Le parti sono tenute al versamento iniziale di un fondo a copertura delle spese e dei compensi dell’Arbitro designato, da questi definito secondo Tariffa, previa stima in via provvisoria del valore della controversia, sulla base del complesso delle domande formulate da tutte le parti e delle relative richieste economiche, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 15. -
In mancanza del versamento del fondo, nel termine di giorni venti dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Arbitro designato, non sarà dato avvio alla procedura. -
Tutti i pagamenti sono richiesti alle parti in eguale misura sino al termine del procedimento. Qualora una parte non provveda nei termini assegnati al pagamento richiesto, esso potrà essere effettuato dall’altra parte. In tal caso l’importo relativo sarà riportato nel lodo quale credito a favore della parte adempiente. Mancando anche solo un versamento, l’Arbitro dichiara la sospensione del procedimento, i cui termini riprenderanno a decorrere non appena verrà effettuato il pagamento mancante. Decorsi due mesi dalla richiesta di pagamento senza che lo stesso venga effettuato, l’Arbitro archivierà il procedimento. Articolo 10 Arbitrato -
Le procedure instaurate in base al presente Regolamento sono decise da un Arbitro unico, designato a norma dell’articolo 11. -
Il giudizio dell’Arbitro avviene secondo diritto, tranne nel caso in cui le parti espressamente richiedano di decidere secondo equità e la materia del contendere lo consenta secondo le leggi vigenti. -
Le parti hanno facoltà di disciplinare il procedimento nel modo che ritengono più opportuno, purché sia garantito il principio del contraddittorio ed il diritto alla difesa. -
In mancanza, l’Arbitro osserva le norme dettate in materia dal Codice di Procedura Civile. -
Per ogni caso non espressamente previsto dal Regolamento, il Direttore della Camera Arbitrale e l’Arbitro agiscono ispirandosi ai principi generali dell’Ordinamento Giuridico, al fine di assicurare alle parti un corretto, trasparente e rapido svolgimento del procedimento. TITOLO II INSTAURAZIONE E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Articolo 11 Domanda di arbitrato -
La parti che intendano promuovere il procedimento devono proporre la relativa domanda con atto da depositarsi presso il Direttore della Camera Arbitrale e contenente: -
la denominazione e la sede delle parti e l’elezione di domicilio per le comunicazioni e notificazioni; -
la denominazione degli eventuali procuratori alle liti e l’indicazione delle procure alle liti qualora non rilasciate a margine o in calce all’atto introduttivo; -
l’atto che contiene la clausola o il compromesso arbitrale o, nel caso indicato all’articolo 1, comma 3, la richiesta alla controparte di aderire all’arbitrato della Camera Arbitrale di Portogruaro; -
l’esposizione sommaria della materia del contendere e l’indicazione del valore della controversia; -
la sottoscrizione delle parti e dei procuratori. -
All’atto della presentazione della domanda di cui al comma precedente, le parti debbono altresì versare il contributo per la gestione della fase di designazione, nell’importo determinato dal Comitato Direttivo della Camera degli Avvocati di Portogruaro all’inizio di ogni esercizio finanziario; il mancato versamento del contributo determina l’irricevibilità della domanda. -
Le parti potranno indicare, nella domanda di cui al comma 1, il nominativo dell’Arbitro, scelto dall’Albo, da cui intendono che sia decisa la controversia. In difetto di accordo, entro quindici giorni dal deposito della domanda il Direttore designa l’Arbitro e gli trasmette l’atto introduttivo; nei successivi cinque giorni l’Arbitro designato deve comunicare al Direttore l’accettazione dell’incarico, dichiarando la propria mancanza di relazioni o interessi con le parti, i loro difensori o rappresentanti o con l’oggetto della controversia, che possano incidere sulla sua indipendenza ed imparzialità; nei casi di cui all’articolo 51 del Codice di Procedura Civile e, comunque, per gravi motivi, l’arbitro è tenuto ad astenersi; in difetto, l’incarico si intende rifiutato; in tal caso, il Direttore procede a nuova designazione. -
Entro quindici giorni dall’accettazione dell’incarico, l’Arbitro fissa la data della prima udienza avanti a sé e ne dà comunicazione alle parti nei domicili eletti. -
Entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al comma 4, a pena di decadenza, le parti che intendano ricusare l’Arbitro devono presentarne istanza scritta al Direttore della Camera Arbitrale, che decide, sentito l’Arbitro designato, entro dieci giorni; la decisione del Direttore è definitiva e inoppugnabile. -
In caso di rinunzia o impedimento dell’Arbitro nel corso della procedura, il Direttore provvede alla sostituzione nelle forme di cui ai commi precedenti. Articolo 12 Prima udienza -
All’udienza fissata a’ sensi dell’articolo 11, comma 3, le parti compaiono personalmente assistite dai rispettivi procuratori; l’Arbitro sente informalmente le parti e i procuratori e tenta la conciliazione. -
Ove la conciliazione riesca, l’Arbitro ne redige verbale che viene sottoscritto dalle parti e dai procuratori; nel verbale sono altresì liquidate le spese della procedura; si osservano, per quanto applicabili, le disposizioni dell’articolo 14. -
Ove la conciliazione fallisca, l’Arbitro fissa nuova udienza avanti a sé, assegnando alle parti termine intermedio per il deposito di memorie e ulteriore termine intermedio per il deposito di eventuali repliche, nonché indicando il fondo spese di cui all’articolo 9. Articolo 13 Svolgimento della procedura -
Le regole applicabili alla procedura sono quelle stabilite dal Codice di Procedura Civile, dalle parti prima dell’instaurazione del procedimento, nonché dal presente Regolamento o, nel silenzio del Regolamento, dall’arbitro nel rispetto del contraddittorio. -
Di ogni udienza e attività svolta dall’arbitro si redige verbale, che, esaurito il procedimento, rimarrà depositato presso la Camera degli Avvocati di Portogruaro a’ sensi dell’articolo 14, comma 4. -
Il tentativo di conciliazione può essere ripetuto in ogni momento nel corso del giudizio. Qualora le parti trovino un accordo, dello stesso viene redatto processo verbale. Le parti possono chiedere all’arbitro, che può rifiutare, di recepire l’accordo tra le stesse raggiunto in un lodo. Qualora la transazione non esaurisca la materia del contendere, il procedimento arbitrale prosegue per la definizione dei restanti punti della controversia. -
L’arbitro deve, in ogni caso, assegnare alle parti un termine perentorio entro il quale, a pena di decadenza, presentare tutte le proprie difese, eccezioni ed i mezzi di prova che ritengono rilevanti. -
Può sentire le parti ed ammettere, anche d’ufficio, i mezzi di prova che ritiene più opportuni, nel rispetto del contraddittorio e del diritto delle parti alla difesa. Può procedere a sopralluoghi e, se necessario, nominare consulenti tecnici. -
Al termine dell’istruttoria, l’arbitro assegna alle parti termine non inferiore a giorni trenta e non superiore a giorni sessanta per il deposito di memorie conclusionali, nonché ulteriore termine di giorni venti per il deposito di repliche. -
Entro i successivi sessanta giorni l’arbitro deposita il lodo, dando comunicazione alle parti del dispositivo. Articolo 14 Lodo arbitrale -
Il lodo deve pronunciarsi su tutte le domande delle parti, dando adeguata ed esauriente motivazione della decisione, anche quando si tratti di arbitrato irrituale. -
Il lodo, oltre ai requisiti previsti dall’articolo 823 del Codice di Procedura Civile, deve contenere la liquidazione delle spese del procedimento e la ripartizione di esse tra le parti. -
Il lodo rimane depositato presso la sede dell’arbitrato sino al pagamento delle spese arbitrali, ed è spedito alle parti a pagamento avvenuto. -
Successivamente all’avvenuto pagamento, il lodo rimarrà depositato presso la Camera degli Avvocati di Portogruaro per un periodo di almeno dieci anni. Articolo 15 Liquidazione delle spese -
La liquidazione delle spese del procedimento comprende: -
gli onorari e i rimborsi spese dell’arbitro, determinati sulla base del valore economico della lite e della Tariffa Stragiudiziale Forense vigente, tenendo altresì conto della complessità della controversia, della rapidità della procedura e del lavoro svolto dall’arbitro; in ogni caso, nel determinare i propri onorari, l’arbitro avrà cura di applicare, quanto più possibile, i minimi tariffari stabiliti; -
gli onorari e le spese dei consulenti tecnici nominati d’ufficio. -
Le parti sono tenute in solido al pagamento di tutte le spese liquidate. TITOLO III ALTRI PROCEDIMENTI Articolo 16 Conciliazione -
Le parti possono chiedere la nomina di un conciliatore per la definizione amichevole delle controversie tra loro insorte. -
La domanda deve contenere le generalità delle parti e, se nominati, dei loro rappresentanti nonché l’esposizione dei fatti che hanno originato la controversia. Alla domanda deve essere allegata la relativa documentazione, ove richiamata e ritenuta utile alla comprensione della vicenda. -
La domanda può essere presentata congiuntamente dalle parti. -
All’atto della presentazione della domanda di cui ai commi precedenti, le parti debbono altresì versare il contributo per la gestione della fase di designazione, nell’importo determinato dal Comitato Direttivo della Camera degli Avvocati di Portogruaro all’inizio di ogni esercizio finanziario; il mancato versamento del contributo determina l’irricevibilità della domanda. -
Il Conciliatore è designato secondo le modalità previste dall’articolo 11, in quanto applicabili. -
Il procedimento di conciliazione si svolge in forma libera, fermo restando il rispetto del principio del contraddittorio e della difesa delle parti, ed è essenzialmente orale. -
Il conciliatore redige il verbale, entro sette giorni dall’avvenuta conciliazione o dall’accertata impossibilità di raggiungere un accordo, liquidando anche le spese del procedimento secondo i criteri di cui all’articolo 15, applicando i minimi di Tariffa relativi allo scaglione di valore della controversia. -
Si osservano, per il deposito del verbale, le disposizioni dell’articolo 14, in quanto applicabili. -
Il verbale di conciliazione è titolo esecutivo tra le parti. -
Il verbale di mancata conciliazione e le dichiarazioni rese nel corso della procedura non conciliata sono soggetti a vincolo di riservatezza fra le parti e la Camera Arbitrale e di Conciliazione. Articolo 17 Arbitraggio -
Le parti, con domanda anche congiunta, possono chiedere la nomina di un arbitratore incaricato di determinare il contenuto di un elemento contrattuale. -
Per la presentazione della domanda e la designazione dell’arbitratore si osservano le disposizioni di cui all’articolo 11, in quanto applicabili. -
L’arbitraggio deve concludersi nel termine di giorni sessanta dalla nomina dell’arbitratore. -
Per il deposito della determinazione dell’arbitratore si osservano le disposizioni dell’articolo 14, in quanto applicabili. -
Per la determinazione degli onorari per l’arbitratore si osservano le disposizioni di cui all’articolo 16, comma 7, in quanto applicabili. Articolo 18 Perizia contrattuale -
Le parti possono chiedere, anche con domanda congiunta, la nomina di un perito o di un esperto, con l’incarico di effettuare constatazioni e accertamenti. -
Per la presentazione della domanda e la designazione del perito si osservano le disposizioni di cui all’articolo 11, in quanto applicabili. -
Il perito o l’esperto sono scelti dal Direttore della Camera Arbitrale nell’Albo degli Arbitri, tra coloro che siano in possesso dei requisiti richiesti dalla natura della perizia da effettuare. -
La perizia deve essere conclusa nel termine di giorni sessanta dalla nomina del perito o esperto. -
Per il deposito della perizia si osservano le disposizioni dell’articolo 14, in quanto applicabili. -
Per la determinazione degli onorari per il perito si osservano le disposizioni di cui all’articolo 16, comma 7, in quanto applicabili; in caso di perito che non sia avvocato, si fa riferimento alla Tariffa professionale di pertinenza.
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